Gentile Cliente,
abbiamo il piacere di comunicarti che abbiamo modificato, a far data dal 5 febbraio 2019, alcune clausole contrattuali nei confronti dei consumatori, come definiti dall’art. 3 del d.lvo n. 206 del 06.09.2005 (codice del consumo), e delle micro-impresa, come definite dall’art. 18 lettera d-bis) del d.lvo n. 206 del 06.09.2005 (codice del consumo).
I punti interessati sono contrassegnati (sul tuo contratto) con i numeri 2), 7), 10) e 11), e saranno sostituiti dai seguenti articoli il cui contenuto deve considerarsi di maggior favore per tale tipologia di clientela:
ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO E DISDETTA
La durata dell'incarico e, quindi, del rapporto, così come la sua decorrenza sono riportate nel frontespizio del contratto.
In caso di durata di un anno dell'incarico, alla sua prima scadenza, esso si intenderà tacitamente rinnovato per altri sei mesi, fatta salva la possibilità di disdettarlo con comunicazione da inviarsi presso la sede legale dell'istituto, a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci (10) giorni prima rispetto alla scadenza contrattuale. Qualora il rapporto proseguisse dopo il suo rinnovo di sei (6) mesi, esso potrà essere risolto in qualsiasi momento da parte del cliente con atto scritto da inviarsi, tramite lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso di quindici (15) giorni che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Istituto.
In caso di durata di due anni dell'incarico, alla sua prima scadenza, esso si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno, fatta salva la possibilità di disdettarlo con comunicazione da inviarsi presso la sede legale dell'istituto, a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno trenta (30) giorni prima rispetto alla scadenza contrattuale. Qualora il rapporto proseguisse dopo il suo rinnovo di un (1) anno, esso potrà essere risolto in qualsiasi momento da parte del cliente con atto scritto da inviarsi, tramite lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso di quindici (15) giorni che decorrerà dalla data di ricezione da parte dell'Istituto.
In caso di durata di tre anni dell'incarico, alla sua prima scadenza, esso si intenderà tacitamente rinnovato per altri due anni, fatta salva la possibilità di disdettarlo con comunicazione da inviarsi presso la sede legale dell'istituto, a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno sessanta (60) giorni prima rispetto alla scadenza contrattuale. Qualora il rapporto proseguisse dopo il suo rinnovo di due (2) anni, esso potrà essere risolto in qualsiasi momento da parte del cliente con atto scritto da inviarsi tramite lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di quindici (15) giorni che decorrerà dalla data di ricezione da parte dell'Istituto.
La cessazione per qualsivoglia motivo del rapporto contrattuale non farà venir meno l'obbligo per il cliente di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto per i servizi resi sino alla risoluzione e alla restituzione entro otto (8) giorni delle apparecchiature di proprietà dell'Istituto di Vigilanza.
ART. 7 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
Oltre alle ipotesi di risoluzione di diritto previste nelle successive clausole n. 10 e 11, il rapporto contrattuale potrà essere risolto da una delle parti prima della sua scadenza qualora l'altra parte si renda responsabile di un inadempimento grave, ai sensi dell'art. 1453 codice civile, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'altra, dandone comunicazione scritta tramite lettera raccomanda a.r. o tramite posta elettronica certificata (PEC) con l'indicazione delle violazioni contrattuali contestate.
L'istituto potrà, inoltre, considerare automaticamente risolto il rapporto contrattuale nei seguenti casi:
- cessazione dell'attività del cliente certificata da visura camerale della C.C.I.A.A.;
- trasferimento dei beni oggetto del servizio di vigilanza al di fuori del territorio in cui l'Istituto di vigilanza è autorizzato ad operare;
- assoggettamento del cliente a liquidazione o a procedura concorsuali, comprese quelle previste dalla Legge n. 03/2012;
- assoggettamento del cliente a procedura esecutive o cautelari o in caso di insolvibilità attestata da protesti di assegni o cambiali.
Nel caso di risoluzione per grave inadempimento o dovuta per le ipotesi indicate dalle lettere da a) ad d) del presente contratto, il cliente dovrà corrispondere all'Istituto il corrispettivo dovuto per i servizi resi sino alla data di cessazione del rapporto.
ART. 10 - DIVIETO DI PLURALITÀ DI ISTITUTI DI VIGILANZA
Salvo diversa pattuizione scritta, il Cliente fruitore del servizio, durante il rapporto contrattuale e in relazione ai beni oggetto del servizio, non potrà ricevere da terzi prestazioni della stessa natura che l’Istituto offre al pubblico, né potrà provvedere con mezzi propri alla realizzazione del servizio oggetto del presente rapporto. Nell’ipotesi di inottemperanza alla presente obbligazione, l’Istituto potrà dichiarare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale fermo restando, in ogni caso, l’obbligo per il Cliente a corrispondere all’Istituto quanto già maturato per i servizi resi.
ART. 11 CORRISPETTIVI E LORO ADEGUAMENTO E CONSEGUENZE IN CASO DI RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO DEI SERVIZI
Il cliente fruitore del servizio pagherà all'Istituto i corrispettivi concordati per i servizi resi nei termini e con le modalità di pagamento riportate nel frontespizio del contratto. I corrispettivi concordati potranno essere automaticamente aggiornati annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT per le famiglie degli operai ed impiegati relative agli aumenti dei prezzi al consumo rilevati.
In caso di ritardato o mancato pagamento delle somme dovute dal Cliente all'Istituto, quest'ultimo avrà facoltà di sospendere i servizi dandone preventiva comunicazione scritta al cliente, anche tramite fax o posta elettronica, con almeno 48 ore di preavviso rispetto alla data di sospensione dello stesso.
Qualora il ritardo nel pagamento delle somme dovute dal cliente all'Istituto si protragga per oltre trenta (30) giorni, l'Istituto avrà facoltà di risolvere di diritto il rapporto contrattuale. La risoluzione diventerà efficace nel momento in cui il cliente riceverà la comunicazione con cui ne sia data notizia, con l'obbligo per il cliente di pagare all'istituto il corrispettivo dovuto per i servizi resi sino alla data di risoluzione del rapporto.
Il cliente sarà sempre tenuto al rimborso delle spese bancarie di insoluto sostenute dall'Istituto.