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Come funziona il modello Main Contractor per la vigilanza di sedi in tutta Italia

Un’azienda con sedi in quindici province difficilmente ha un solo fornitore di vigilanza. Ne ha uno per territorio, ciascuno con la propria licenza prefettizia, i propri tempi di intervento e il proprio modo di compilare un rapporto di servizio. In fattura la differenza si vede poco. Si vede quando due punti vendita identici ricevono due servizi diversi e in sede centrale nessuno sa dire quale dei due sia quello giusto. Il modello Main Contractor è pensato per questo caso: lo stesso servizio su siti diversi, coordinato da un unico soggetto che ne risponde al cliente. Se il contratto scade con l’anno solare, il capitolato si scrive in queste settimane.

Nel multisede il problema è la disomogeneità, prima ancora del prezzo

L’Osservatorio ConFederSicurezza 2024, realizzato con Format Research e presentato a febbraio 2025, ha chiesto a 837 imprese che acquistano servizi di sicurezza (banche, multi-utility, pubbliche amministrazioni e imprese con più di 50 addetti) quanto riterrebbero utile un unico interlocutore esterno. Il 30,4% lo riterrebbe utile. Tra i vantaggi indicati, i minori costi arrivano ultimi, con il 6,6%; davanti ci sono la competenza e la conoscenza della normativa (25,8%), il maggior controllo sulle informazioni (23,7%) e la maggiore sicurezza (23,2%) (ConFederSicurezza, Osservatorio 2024).

La domanda riguardava ogni aspetto della sicurezza, digitale compresa, quindi misura qualcosa di più ampio del caso multisede. L’ordine dei vantaggi resta istruttivo. Chi compra sicurezza non si aspetta da un interlocutore unico uno sconto. Si aspetta di sapere che cosa succede nelle proprie sedi.

La stessa indagine descrive l’offerta. Gli istituti di vigilanza certificati dal Ministero dell’Interno sono 423: il 52,5% ha sede al Sud e nelle isole, il 19,9% nel Nord Ovest, il 17,3% al Centro, il 10,4% nel Nord Est. Le piccole imprese, tra 10 e 49 addetti, sono il 42,3% degli istituti e producono il 5,9% del volume d’affari del comparto. Una rete di sedi distribuita sul territorio incontra dunque, provincia per provincia, un mercato fatto in buona parte di operatori locali.

Ogni contratto firmato a livello locale fissa regole proprie. Le variabili che cambiano da un fornitore all’altro sono quasi sempre le stesse: orari e frequenza delle ispezioni, tempo massimo di intervento su allarme, contenuto minimo del rapporto e canale con cui arriva, gestione delle chiavi, modo di segnalare un’anomalia. Ne bastano due fuori asse perché i dati di due sedi smettano di essere confrontabili. Il security manager di gruppo riceve un formato di rapporto per ogni fornitore e non riesce a stabilire se una filiale registra più allarmi perché è più esposta o perché il suo istituto li conta in un altro modo.

Licenze provinciali: che cosa prevedono gli articoli 134 e 115 del TULPS

La vigilanza privata è un’attività soggetta a licenza. L’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) vieta a enti e privati di prestare opere di vigilanza o custodia senza licenza del prefetto (Normattiva, art. 134 TULPS). La licenza indica l’ambito territoriale in cui l’istituto è autorizzato a operare. Per estenderla a un’altra provincia il titolare notifica al prefetto i mezzi, le sedi e le risorse che intende impiegare, e i servizi possono cominciare solo trascorsi novanta giorni dalla notifica (art. 257-ter, comma 5, del regolamento di esecuzione).

Tradotto in calendario: se il gruppo apre un deposito in una provincia dove il suo istituto non è autorizzato, passano tre mesi prima che quell’istituto possa presidiarlo. Salvo che qualcuno abbia già lì un partner con la licenza.

Il coordinamento tra istituti passa per un’altra norma dello stesso Testo unico. L’articolo 115 disciplina le agenzie d’affari, che si aprono previa comunicazione al questore (Normattiva, art. 115 TULPS). Nel settore della vigilanza queste agenzie sono chiamate comunemente network. Il loro perimetro lo ha precisato il Ministero dell’Interno con la nota prot. 557/PAS/U/002604/10089.D(1) del 22 febbraio 2018, indirizzata all’Unione nazionale istituti di vigilanza (testo della nota):

  • il network svolge solo intermediazione, cioè mette in contatto il committente con istituti autorizzati; senza la licenza dell’articolo 134 non può eseguire servizi di vigilanza;
  • può farlo su mandato del cliente, cercando sul territorio gli istituti in grado di svolgere il servizio, oppure mettendo in relazione l’azienda con uno o più istituti;
  • in ambito privato il Ministero ritiene possibile che il cliente firmi il contratto con il network e che questo contragga a sua volta con l’istituto autorizzato, ma indica come preferibile che il contratto e la fatturazione della vigilanza restino in capo all’istituto che la esegue.

La nota ammette che la normativa non traccia una linea netta tra network e attività dell’articolo 134. Per il cliente il criterio pratico è semplice: ogni turno, in ogni sede, va svolto da guardie particolari giurate di un istituto autorizzato per quella provincia. Chi coordina organizza e verifica. La licenza resta di chi esegue.

Nelle gare pubbliche le regole si stringono. Le Linee guida ANAC n. 10 (delibera n. 462 del 23 maggio 2018, adottata sotto il precedente Codice dei contratti) trattano la licenza dell’articolo 134 come requisito di idoneità professionale e collegano i ribassi eccessivi alle agenzie ex articolo 115 che vincono la gara e solo dopo cercano gli istituti (lavoripubblici.it, 7 giugno 2018). Il TAR Marche, con la sentenza n. 142/2016 richiamata dal Ministero, ha limitato questa conclusione alle commesse pubbliche. Lì la copertura di molte province si costruisce con un raggruppamento temporaneo di imprese, in cui ogni istituto partecipa con la propria licenza (D.Lgs. 36/2023, art. 68).

Come è organizzato il network di G4 Vigilanza

G4 Vigilanza è un istituto di vigilanza privata dal 1980, con sede centrale a Brescia, e opera direttamente nelle principali province della Lombardia, nelle province di Verona, Parma, Roma e Bari . Qui eroga i servizi con personale proprio, anche in forma integrata: è il modello Global Service, che avevamo descritto a marzo (il modello Global Service) e ripreso a luglio parlando di servizi integrati di vigilanza, pulizie e accoglienza.

Quando le sedi del cliente escono da questo perimetro, G4 lavora come Main Contractor. Eroga direttamente una parte dei servizi, organizza e coordina la commessa e si avvale di decine di istituti partner, ciascuno con la propria licenza, attraverso lo strumento dell’articolo 115 (G4 Vigilanza, chi siamo). Il perimetro del network comprende vigilanza privata, cash management, impianti di sicurezza, servizi fiduciari e pulizie.

Nelle gare lo schema diventa un raggruppamento con G4 come capofila. È il caso della gara nazionale per il trasporto valori delle biglietterie Trenitalia, aggiudicata nel 2019 a un’associazione temporanea guidata da G4: 2.286 tra impianti e sportelli, con il coordinamento dalla sede di Brescia (G4 Vigilanza per Trenitalia). Con lo stesso modello lavorano catene della distribuzione e dell’abbigliamento, gruppi della ristorazione e banche che hanno sedi in tutto il Paese (il Network di G4 Vigilanza).

Global Service Main Contractor
Che cosa integra Servizi diversi sullo stesso sito: vigilanza, portierato, pulizie, cash management Lo stesso servizio su siti diversi, in province diverse
Chi esegue G4 Vigilanza con personale proprio G4 dove è operativa; istituti partner con licenza propria nelle altre province
Strumento Contratto di servizi integrati Coordinamento ex art. 115 TULPS nel mercato privato; raggruppamento temporaneo nelle gare pubbliche
Interlocutore del cliente G4 Vigilanza G4 Vigilanza, per coordinamento, standard e reportistica di tutte le sedi
Quando conviene Una sede o poche sedi grandi con molti servizi Molte sedi simili sparse sul territorio: filiali, punti vendita, depositi

Global Service e Main Contractor a confronto. Elaborazione G4 Vigilanza.

I due modelli si combinano. Un gruppo può avere il Global Service nella sede centrale e nei poli delle province coperte direttamente, e il Main Contractor sulla rete delle filiali.

Lo standard si scrive una volta, per tipologia di sito

Un servizio omogeneo comincia sulla carta. Il capitolato tecnico e gli ordini di servizio si scrivono per tipologia di sede, non per città: la filiale bancaria, il punto vendita, il deposito, l’ufficio. Per ciascuna tipologia si fissano orari e frequenza delle ispezioni, tempi di intervento su allarme, procedura per le chiavi, contenuto minimo del rapporto. Poi la stessa scheda vale a Brescia come a Cagliari. Se una sede ha bisogno di un’eccezione, la si scrive come eccezione.

La qualifica dei partner ha due requisiti verificabili: la licenza dell’articolo 134 per la provincia della sede e la certificazione di conformità al D.M. 269/2010, rilasciata da un organismo indipendente secondo il D.M. 115/2014. L’istituto la presenta al prefetto entro sei mesi dal rilascio della licenza e a ogni rinnovo triennale; senza, la licenza non viene rilasciata né rinnovata (lo ricostruiscono le stesse Linee guida ANAC n. 10). Un coordinatore deve tenere entrambi i documenti aggiornati, partner per partner.

In G4 il controllo è affidato a un ufficio dedicato, la Divisione Network, che monitora gli standard dei servizi in carico agli altri istituti e interviene 24 ore su 24 sulle criticità (G4 Vigilanza, chi siamo). Il cliente, però, non deve fidarsi sulla parola. Le evidenze utili sono quelle che gli arrivano senza doverle chiedere: il rapporto di ogni ispezione con data e ora, i turni effettivamente svolti, gli interventi su allarme con i tempi.

Il caso che mette alla prova un network è il turno scoperto. Una guardia che non si presenta, un partner che perde personale o licenza in una provincia. Al cliente interessano due cose: chi se ne accorge per primo e in quanto tempo arriva il sostituto. Vanno scritte nel contratto, con le penali in capo a chi coordina.

Gestionali web: lo stesso dato da ogni sede

I servizi del network sono accompagnati da gestionali web di proprietà di G4. Il cliente ci vede in tempo reale le attività svolte, i turni, le relazioni e la documentazione delle prestazioni, per la vigilanza come per l’accoglienza e per il trasporto e la conta dei valori; i dati restano conservati per analisi statistiche e controlli (G4 Vigilanza, chi siamo). Nel trasporto valori, per esempio, ogni plico ha un codice univoco letto a ogni passaggio, e il cliente segue il percorso del denaro dal proprio computer.

Per chi gestisce cinquanta sedi, il valore di uno strumento unico sta nel confronto. Se ogni rapporto ha gli stessi campi, si mettono in fila gli allarmi per sede, i tempi di intervento per provincia, le anomalie per fascia oraria, e si decide dove rafforzare il presidio e dove ridurlo. Quali indicatori contare l’avevamo discusso a proposito dei KPI di security; gli allarmi confluiscono comunque nella Centrale Operativa.

Responsabilità solidale: che cosa resta al committente

L’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 obbliga il committente imprenditore in solido con l’appaltatore e con ciascuno dei subappaltatori, fino a due anni dalla cessazione dell’appalto, per retribuzioni, quote di TFR e contributi dei lavoratori impiegati. Dal 2024 il comma 1-bis, introdotto dal D.L. 19/2024, stabilisce che a chi lavora nell’appalto e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello del contratto collettivo nazionale e territoriale firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative per quel settore e quella zona (Normattiva, art. 29 D.Lgs. 276/2003). La responsabilità solidale non si applica ai contratti delle pubbliche amministrazioni.

Il modello Main Contractor non cancella questa esposizione. La organizza. Con dodici fornitori separati il committente verifica dodici posizioni contributive; con un coordinatore unico può pretendere che sia il coordinatore a verificarle tutte e a dimostrarlo. Una tariffa che non copre il costo del lavoro previsto dal contratto collettivo va letta prima della firma: in caso di inadempimento il conto arriva anche al committente.

Cosa chiedere in gara a chi si propone come interlocutore unico

  1. Le licenze. Quella dell’articolo 134 del capofila, con le province coperte direttamente, e l’elenco dei partner sede per sede, ciascuno con la propria licenza per quella provincia.
  2. Le certificazioni. Per ogni istituto che esegue il servizio, la certificazione prevista dal D.M. 115/2014, con la data di scadenza.
  3. Lo schema contrattuale. Chi firma con chi, chi fattura la vigilanza, chi risponde dei disservizi. La nota ministeriale del 2018 ammette più soluzioni: conviene sapere quale si sta firmando.
  4. Un capitolato per tipologia di sede. Orari, frequenze, tempi di intervento e contenuto del rapporto identici per sedi dello stesso tipo, con le eccezioni scritte.
  5. I dati. Che cosa vede il cliente sul gestionale, con quale ritardo, in quale formato si esporta, per quanto tempo si conserva.
  6. Il turno scoperto. Chi lo rileva, in quanto tempo arriva il sostituto, quale penale scatta e a carico di chi.
  7. La regolarità del lavoro. Contratto collettivo applicato da ciascun partner, DURC, frequenza delle verifiche e loro esito.
  8. Il prezzo. Una tariffa sotto il costo orario della guardia giurata non è un’efficienza. Va chiesto come è composta.

Per le aziende che rientrano nella NIS2 la verifica dei fornitori è anche un obbligo: lo avevamo visto parlando di che cosa chiede la NIS2 alla sicurezza fisica.

Il primo passo, prima ancora della gara, è una mappa della copertura attuale: sede per sede, l’istituto che la presidia, i servizi, gli orari, la scadenza del contratto. Quasi sempre è il primo documento in cui un gruppo vede tutte le proprie sedi nella stessa tabella. E le differenze saltano all’occhio da sole.


Una mappa della copertura, sede per sede G4 Vigilanza analizza i contratti di vigilanza in essere sulle vostre sedi (istituti, servizi, orari, livelli di servizio, scadenze) e propone un piano di consolidamento con il modello Main Contractor: un referente unico, uno standard per tipologia di sede, un solo gestionale. Gli allarmi sono gestiti dalla Centrale Operativa certificata UNI CEI EN 50518 (Certificazioni G4 Vigilanza).

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Domande frequenti

Che cos’è il modello Main Contractor nella vigilanza privata? È lo schema in cui un istituto di vigilanza fa da interlocutore unico per un cliente con sedi in più province. Eroga direttamente i servizi dove ha la licenza e coordina istituti partner autorizzati nelle altre province, con standard, reportistica e referente comuni a tutte le sedi.

Che differenza c’è tra Global Service e Main Contractor? Il Global Service integra servizi diversi sullo stesso sito, erogati da un unico operatore con personale proprio. Il Main Contractor riguarda lo stesso servizio su siti diversi, eseguito in parte da istituti partner e coordinato da un unico soggetto. I due modelli possono convivere nello stesso contratto.

Un’agenzia d’affari ex art. 115 TULPS può svolgere servizi di vigilanza? No. Secondo la nota del Ministero dell’Interno del 22 febbraio 2018 può svolgere solo attività di intermediazione tra committente e istituti di vigilanza. I servizi devono essere eseguiti da istituti con la licenza prefettizia prevista dall’art. 134 TULPS per la provincia interessata.

Quanto tempo serve a un istituto di vigilanza per operare in una nuova provincia? Il titolare della licenza notifica al prefetto mezzi, sedi e risorse previsti per la nuova provincia. I servizi possono iniziare dopo novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il prefetto può chiedere integrazioni o vietare l’attività (art. 257-ter, comma 5, del regolamento di esecuzione del TULPS).

Il committente risponde dei lavoratori degli istituti partner? Sì, nei contratti tra privati. L’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 rende il committente imprenditore obbligato in solido con l’appaltatore e con ogni subappaltatore, fino a due anni dalla fine dell’appalto, per retribuzioni, TFR e contributi. La regola non si applica alle pubbliche amministrazioni.

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